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La normativa relativa alla farmacovigilanza è stata modificata dal decreto n. 95 del maggio 2003. La normativa è stata ribadita (nel senso che è rimasta immodificata) con il Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219, attuazione della direttiva 2001/83/CE e della direttiva 2003/94/CE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006). Il flusso della segnalazione può essere schematizzato come segue.
Ci sembra utile ricordare alcune indicazioni per facilitare l'invio di una segnalazione di reazioni avverse da farmaci. Chi può segnalare? Cosa segnalare? Vaccini e farmaci posti sotto
monitoraggio intensivo (elenchi pubblicati periodicamente dall'AIFA): Segnalare tutte le reazioni sospette (cioè qualsiasi
evento indesiderato o inaspettato), anche quelle meno gravi, che siano
apparentemente attribuibili al farmaco. Altri Farmaci: Vanno segnalate solo le reazioni gravi o inattese. Si ricorda che sono gravi le reazioni che determinano la morte dell’individuo, ne mettono in pericolo la vita, ne richiedono o ne prolunghino l’ospedalizzazione, provochino disabilità o incapacità persistente o significativa, comportino un’anomalia congenita o un difetto alla nascita. Ricordiamo che quasi mai una reazione avversa è imputabile
ad un farmaco, e che l’ imputabilità deriva dalla raccolta e confronto di molte
segnalazioni. E’ necessario perciò segnalare anche quando esiste solo il dubbio
che la reazione sia attribuibile al farmaco. Come segnalare? A chi segnalare?
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